Le Sezioni Unite con due sentenze coeve hanno definito i limiti dei poteri d’indagine del CTU e i termini entro i quali le parti possono muovere i loro rilievi critici alla CTU

Le Sezioni Unite con due sentenze coeve hanno definito i limiti dei poteri d’indagine del CTU e i termini entro i quali le parti possono muovere i loro rilievi critici alla CTU
20 Maggio 2022: Le Sezioni Unite con due sentenze coeve hanno definito i limiti dei poteri d’indagine del CTU e i termini entro i quali le parti possono muovere i loro rilievi critici alla CTU 20 Maggio 2022

Con due recenti pronunce le Sezioni Unite sono tornate ad occuparsi del tema della Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Con una prima sentenza (Sez. Un., 1 febbraio 2022, n. 3086), sono state chiamate a chiarire la portata dei poteri officiosi riconosciuti al CTU e, particolarmente, quelli relativi all’accertamento di fatti e alle acquisizioni documentali, in considerazione delle preclusioni istruttorie che incombono sulle parti.

La questione prospettata alla Corte ineriva ad una CTU contabile, nello svolgimento della quale il CTU nominato aveva provveduto ad effettuare degli accertamenti che esulavano dall’incarico conferitogli.

A prescindere dal fatto che le Sezioni Unite abbiano poi dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per carenza di autosufficienza, esse non hanno perso l’occasione di definire i confini dell’istituto, anche in considerazione dei contrasti che avevano interessato le recenti pronunce di legittimità a tale specifico riguardo.

Segnatamente, la Corte ha analizzato la complessa questione che le è stata prospettata ponendosi preliminarmente alcuni quesiti, così sintetizzabili: a) che cosa può (e non può) fare il CTU nell'espletamento dell'incarico affidatogli? b) quali sono i limiti che derivano ai poteri esercitabili dal CTU dalle preclusioni assertive e probatorie previste dall'art. 183 c.p.c.? c) le specifiche regole dettate per l'esame contabile dall’art. 198 co. 2 c.p.c. possono derogare quelle cui va invece ordinariamente soggetta l'attività delle parti? d) quali conseguenze processuali discendono dall'eventuale sconfinamento di poteri del CTU?

Le SS.UU., prendendo le mosse dalla ratio stessa dell’istituto, hanno dunque compiutamente esaminato le suddette questioni e, in conclusione del loro percorso argomentativo, sono giunte ad enunciare i seguenti principi di diritto:

1) “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio”.

2) “In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”.

3) “In materia di esame contabile ex art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”.

4) “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso”.

5) “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.”.

Così definiti i limiti d’indagine del CTU, le Sezioni Unite sono quindi state chiamate a pronunciarsi separatamente (Sez. Un., 21 febbraio 2022, n. 5624) sulla possibilità per la parte di muovere le proprie censure alla CTU per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, anziché all’udienza specificamente fissata per l’esame della CTU o comunque entro il termine fissato dal Giudice allo scopo. 

Nell'ordinanza di rimessione si evidenziava che, secondo un primo orientamento, le osservazioni critiche alla consulenza tecnica di ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale, perché in tal modo sarebbero sottratte al contraddittorio.

Di converso, un orientamento minoritario riteneva invece che la comparsa conclusionale potesse contenere nuove ragioni di dissenso e contestazioni avverso la valutazione e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, trattandosi di nuovi argomenti su fatti acquisiti alla causa, che non determinano un ampliamento dell'ambito oggettivo della controversia.

Le SS.UU., hanno preliminarmente evidenziato la differenza tra vizi procedimentali e vizi di contenuto della CTU, per evidenziare che la preclusione a muovere contestazioni per la prima volta nella comparsa conclusionale, fatti salvi i casi di nullità rilevabili anche d'ufficio, trova applicazione in riferimento alle sole nullità processuali e procedimentali, da cui devono essere tenute distinte le critiche attinenti al merito di indagini e conclusioni dell'ausiliare del giudice stesso.

Sono, quindi, giunte ad enunciare i seguenti principi di diritto:

1) “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscono all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CTU e sono volte a sollecitare il potere valutativo del giudice, in relazione a tale mezzo istruttorio”.

2) “In tema di consulenza tecnico d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”.

3) “Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integrando eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tale disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost., in applicazione dell'art. 92, primo comma, ultima parte c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite”.

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